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PIEMONTE-08-03-2021-- Secondo la definizione prevista dall’art. 357 del codice penale, è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. La pubblica funzione è disciplinata da leggi di diritto pubblico che danno al pubblico ufficiale il potere di agire in nome della pubblica amministrazione.

E’ pubblico ufficiale, ad esempio, il parlamentare, il giudice, il segretario generale di un comune, l’insegnante, l’agente delle forze dell’ordine, il medico convenzionato asl.


A differenza del pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, previsto dall’art. 358 codice penale, è chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

Pubblico servizio è l’attività simile alla pubblica funzione, ma senza potere decisionale. Ad esempio, mentre un insegnante è un pubblico ufficiale, un collaboratore scolastico è un incaricato di pubblico servizio, così come lo è il postino o un messo giudiziario.


La differenza tra le due figure è importantissima ai fini dell’individuazione di eventuali responsabilità inerenti la funzione esercitata.