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VCO- 18-06-2019- La legge sul “Codice Rosso” di tutela alle donne è stata definitivamente approvata. Ce ne parla l’avv. Carlo Crapanzano

Ieri 17 luglio il Senato ha approvato in via definitiva la legge sul cosiddetto “Codice Rosso”. Quali le principali novità a livello procedurale?

Premettiamo che la legge non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e solo dopo la pubblicazione entrerà in vigore. E’ stato innanzitutto modificato l’art. 347 del codice di procedura penale. Adesso la polizia giudiziaria, quando apprende di fatti che riguardano eventuali violenze subite dalle donne, deve comunicare immediatamente al Pubblico Ministero che c’è un’ipotesi di reato anche a voce, senza necessità della forma scritta, che verrà successivamente integrata.

Vi sono nuovi obblighi per il Pubblico Ministero?

Il Pubblico Ministero deve sentire chi ha subìto la violenza immediatamente ed entro tre giorni, oppure può delegare a farlo la polizia giudiziaria entro lo stesso termine urgente.

Sono stati creati nuovi reati?

Sono stati introdotti molti nuovi reati. Per cominciare, è stato introdotto l’art. 387-bis al codice penale e adesso chi, dopo un ordine del giudice, non si allontana dalla casa familiare o si avvicina a luoghi frequentati dalla vittima che gli sono vietati dal giudice, rischia una pena da 6 mesi a 3 anni.

Ci saranno poliziotti specializzati?

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, i poliziotti, i carabinieri e gli agenti di polizia penitenziaria individuati dai rispettivi uffici, devono partecipare a dei corsi di aggiornamento e di preparazione specifica per la tutela delle vittime da “codice rosso”. L’obbligo non è stato previsto però per i finanzieri, forse per la loro specifica preparazione in materia economica e tributaria.

Vi saranno conseguenze più severe per i colpevoli?

Si stringono le maglie per i colpevoli di reati contro le donne. Per esempio, la sospensione condizionale della pena del condannato sarà subordinata alla partecipazione di costui a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati e le spese non saranno più a carico dello Stato, ma del condannato.

In relazione ai matrimoni cosa è previsto?

E’ stato creato un nuovo reato con l’art. 558-bis del codice penale e cioè chi costringe qualcuno ad effettuare un matrimonio o un’unione civile, sarà condannato da 1 a 5 anni di carcere. La pena è aumentata se la vittima ha meno di 18 anni e andrà da 2 a 7 anni se la vittima ha meno di 14 anni. Si ribadisce praticamente la contrarietà assoluta al cosiddetto “matrimonio riparatore” che era previsto dal vecchio art. 544 del codice penale e che è stato abrogato con la Legge 442/1981.

Sono state inasprite delle pene?

Molte pene sono state aumentate. La pena per i maltrattamenti in famiglia (attualmente da 2 a 6 anni), viene aumentata da 3 a 7 anni ed è ulteriormente aumentata se i fatti avvengono contro minorenni, alla loro presenza, o nei confronti di donne in gravidanza o disabili. Ma vale dopo l’entrata in vigore della legge. E’ stata aumentata anche la pena per lo stalking: dall’attuale pena da 6 mesi a 5 anni, si passa alla pena da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

Per i reati commessi con smartphone o pc?

Per contrastare la pratica diffusa dello scambio di immagini o video sessualmente espliciti, è stato creato il nuovo reato cosiddetto di revenge porn. E’ stato introdotto l’art. 612-ter e adesso chiunque pubblica o diffonde senza autorizzazione dell’interessato immagini o video sessualmente espliciti che devono restare privati, sarà punito da 1 a 6 anni di reclusione e con la multa da 5 mila a 15 mila euro. E lo stesso vale per chi avendo ricevuto immagini o video, a sua volta li inoltra ad altre persone con smartphone o altri mezzi informatici. Ma è necessaria la querela della vittima che comunque ha 6 mesi di tempo per presentarla da quando lo ha saputo.

Spesso un modo di vendicarsi è quello di usare l’acido contro la vittima

La cronaca purtroppo ci ha raccontato anche di questi episodi. Ora è stato inserito il nuovo art. 583-quinquies: se qualcuno deforma il viso di un’altra persona in modo permanente (ad esempio con l’acido), sarà condannato da 8 a 14 anni.

La nuova legge riguarda anche la violenza sessuale?

Sì. E’ stata aumentata la pena sulla violenza sessuale (attualmente da 5 a 10 anni): adesso sarà da 6 a 12 anni, aumentata fino a metà se la vittima ha meno di 14 anni e sarà raddoppiata se la vittima ha meno di 10 anni. Per la violenza sessuale di gruppo la attuale pena da 6 a 12 anni è aumentata da 8 a 14 anni.

Come si farà a controllare che il colpevole non ricominci a infastidire o a usare violenza contro la vittima?

In caso di arresti domiciliari o altre misure cautelari, il colpevole sarà munito di un braccialetto elettronico e verrà continuamente monitorato dalle forze dell’ordine tramite un sistema gps. Non solo: se il colpevole si trova in carcere, quando verrà liberato, ne verrà data immediata comunicazione alla polizia giudiziaria e alla vittima, in modo che sappiano da subito che il colpevole è di nuovo in libertà.