ALTO PIEMONTE- 21-12-2020-- Chi è proprietario, normalmente si dice che esercita un diritto assoluto sulla cosa, cioè può farne ciò che vuole. Questo diritto assoluto, però, implica delle responsabilità nel caso la cosa di cui si è proprietari minacci di rovinarsi o di crollare e di recare danni a terze persone.
Di questo specifico caso della rovina di edificio, se ne occupa sia il codice civile all’art. 2053, sia il codice penale all’art. 677.
In ambito civile, il proprietario di un edificio o di una costruzione che non effettua i lavori necessari a evitare la sua rovina o il suo crollo, in caso di danni provocati dal crollo, è obbligato a risarcire il danno provocato eventualmente a terze persone.
In ambito penale, il proprietario di un edificio o di una costruzione che non effettua i lavori necessari a evitare la sua rovina o il suo crollo, rischia una pena da 154 a 929 euro. Se il crollo provoca danni alle cose delle persone, si rischia l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda di almeno 309 euro. Se il crollo provoca lesioni alle persone o addirittura la loro morte, si risponderà di lesioni colpose oppure di omicidio colposo.
Carlo Crapanzano