PIEMONTE- 01-02-2021--Fino al 6 febbraio 2016, chiunque abusava della credulità popolare, poteva essere condannato all’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 1.032,00. Dopo la depenalizzazione intervenuta con il Decreto Legislativo 8/2016, oggi è prevista una sanzione amministrativa da 5 a 15 mila euro dall’articolo 661 del codice penale.
In concreto, chiunque e pubblicamente abusa della credulità popolare, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, rischia la sanzione. Siccome il tutto deve avvenire pubblicamente, si tiene in considerazione il mezzo usato, che può essere la stampa, una trasmissione televisiva, un intervento su un canale social (facebook, instagram, messenger, whatsapp, twitter e così via).
Il bene tutelato è l’ordine pubblico e soprattutto la libertà di autodeterminazione di ognuno di noi che, in via teorica, non deve essere condizionata nelle libere scelte, soprattutto da ‘bugie’ od omesse verità raccontate pubblicamente.
L’individuo che dice la ‘bugia’ o che fa da ‘imbonitore’, deve avere ovviamente un atteggiamento malizioso che approfitta della corritività, cioè della credulità, accondiscendenza, superstizione o soggezione ed estrema fiducia dovuta anche ad assoluta ignoranza in chi lo ascolta. Più un popolo è ignorante, più è semplice abusare della sua credulità.
Sarebbe interessante, nel concreto, approfondire questo comportamento previsto e punito dal codice penale, per esempio, per tantissimi interventi riferibili a personaggi pubblici, in trasmissioni televisive o nei social, e rilevare, di volta in volta, se vi sia stato o no l’abuso della credulità popolare.