PIEMONTE- 08-02-2021--In un periodo storico cosiddetto globalizzato, non è raro incontrare i casi nei quali bisogna confrontarsi con sentenze emesse da giudici stranieri e capire cosa fare per farle diventare efficaci anche in Italia.
In generale, i rapporti tra cittadini privati che appartengono a Stati diversi, sono regolati dalla Legge 218/1995, di fatto sostituita in gran parte dal Regolamento CE 1215/2012. Il principio generale, rispetto alle sentenze straniere, è previsto dall’art. 64 della legge che abbiamo citato. La sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in Italia quando il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere i fatti di causa secondo i princìpi italiani e quando l’atto giudiziario è stato comunicato alla persona interessata rispettando il diritto di difesa; oppure quando la sentenza è passata in giudicato (cioè sono scaduti tutti i termini per opporsi o è definitiva) secondo la legge del luogo dove è stata pronunciata e se non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano.
Per gli Stati dell’Unione Europea, la sentenza è sempre riconosciuta automaticamente (lo prevede il Regolamento 1215/2012). Al di là di queste ipotesi nelle quali la sentenza straniera ha effetti automatici in Italia, vi sono casi in cui l’Italia si limita a riconoscere provvedimenti stranieri. Ciò avviene quando si tratta di capacità delle persone, all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità. Assume in questo caso il nome di ‘delibazione’ della sentenza straniera in Italia ed è competente la Corte d’Appello del luogo dove è residente il cittadino che vuole l’applicazione della sentenza (ad esempio la richiesta di riconoscimento di una sentenza di divorzio avvenuta all’estero).
Il problema si pone se ad esempio bisogna sentire dei testimoni da parte di uno Stato estero: in questo caso è necessario un decreto della Corte d’Appello del luogo dove si deve procedere all’esame del testimone e poi inviare tutto allo Stato estero che l’ha richiesto. Il procedimento dell’esame del testimone, però, è regolato dalla legge italiana.