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PIEMONTE- 15-02-2021--Il gratuito patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico dell’ordinamento italiano che assicura ai cittadini che non hanno reddito o ce l’hanno fino a un certo limite, di potersi fare assistere e difendere nei processi con le spese a carico dello Stato. In particolare, l’art. 74 del DPR 115/2002 prevede il gratuito patrocinio nel processo penale, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.


Può essere ammesso al gratuito patrocinio il cittadino che non supera il reddito annuo di € 11.746,68 e nel calcolo rientra anche il reddito dei conviventi, l’assegno di mantenimento e il reddito di cittadinanza. Nel processo penale, il limite di € 11.746,68 viene aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.


La domanda va fatta in carta semplice producendo una autocertificazione dove si attesta di possedere i requisiti previsti dalla legge. In caso di dichiarazione falsa, si commette un reato punito dalla legge.
Il limite di reddito per il gratuito patrocinio viene eliminato, e quindi se ne ha diritto comunque, quando si tratta di reati particolarmente gravi, ad esempio in favore della vittima di una violenza sessuale che intende costituirsi parte civile nel processo.