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PIEMONTE-22-03-2021--Da qualche settimana continua a parlarsi di passaporto vaccinale, cioè di un documento che attesti l’avvenuta vaccinazione e che permetta di accedere a determinati luoghi con una specie di ‘pass’.
E’ un tema estremamente delicato che suscita enormi perplessità giuridiche.
L’art. 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a sottoporsi a trattamenti sanitari se non in forza di una legge specifica. Questa ‘riserva di legge’ è fondamentale per tracciare i confini dell’ammissibilità o meno del passaporto vaccinale.


Nel rispetto del principio di autodeterminazione, in campo sanitario, solo una legge appunto potrebbe in astratto prevedere l’obbligo di vaccino. Ma una legge di tale portata dovrebbe (ne dubito) superare il giudizio di legittimità costituzionale proprio per la potenziale violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
Di recente, il primo marzo 2021, si è pronunciato in tal senso anche il Garante della privacy, che ha espresso parere assolutamente negativo sulla legittimità del passaporto vaccinale, in ossequio alla libertà di ciascuno di vaccinarsi oppure di non vaccinarsi. Un passaporto vaccinale, infatti, creerebbe enormi problemi di violazione di dati sensibili che riguardano le persone e creerebbe ingiustificate discriminazioni tra i vaccinati e i non vaccinati.


Anche l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con la risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021 ha rilevato che il passaporto vaccinale creerebbe discriminazioni per chi decide di non vaccinarsi.
Il tema è oggetto sicuramente di ulteriori approfondimenti, ma, in mancanza di una legge (che a mio modesto parere sarebbe immediatamente dichiarata incostituzionale), nessuno può ritenersi obbligato a vaccinarsi e nessun vaccinato ha diritto di vantare il possesso di un passaporto vaccinale.