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PIEMONTE- 26-04-2021--Quando non viene pagata una cambiale o un assegno, si viene protestati. Il protesto è un atto formale che certifica il mancato pagamento e normalmente viene effettuato da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale. A causa del protesto, l’ufficiale giudiziario lo comunica alla Camera di Commercio che inserisce il nome del debitore nel registro informatico dei protesti che è consultabile online da chiunque.


Se il protesto riguarda un assegno, vi sarà anche l’iscrizione alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) per un periodo di sei mesi.
E’ chiaro che una volta protestati e a seguito della pubblicità negativa, le banche o altri istituti di credito difficilmente concederanno l’apertura di conti correnti o concederanno prestiti e mutui.
Per uscire da questa situazione, bisogna distinguere se il protesto è avvenuto per una cambiale oppure per un assegno.


Se si tratta di cambiale, il debitore ha un anno di tempo per pagare il suo ammontare e chiedere la cancellazione dal registro della Camera di Commercio allegando la cambiale pagata e la dichiarazione del creditore. Se è passato più di un anno, deve fare richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale e una volta ottenuta la delibera, richiedere la cancellazione alla Camera di Commercio.


Se si tratta di assegno, il termine per pagare il debito è di sessanta giorni per evitare l’iscrizione alla CAI. Passati i sessanta giorni senza aver pagato, si dovrà attendere un anno e chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale e poi chiedere la cancellazione alla CAI.