La perplessità sull’indennizzo da vaccino anti covid era dovuta al fatto che, formalmente, non è obbligatorio (anche se lo è diventato nel tempo per molte categorie di lavoratori), ma facoltativo. Non essendovi l’obbligatorietà, ma la libera scelta del cittadino, lo Stato non risponderebbe del danno (lesioni, menomazioni, morte) conseguente al vaccino.
C’era il rischio di arrivare a contenziosi giudiziari con la rimessione eventuale alla Corte costituzionale di profili di incostituzionalità per l’illegittimità del mancato diritto del cittadino a essere indennizzato.
Dopo le fortissime pressioni del mondo giuridico in questo senso, da qualche giorno è entrato in vigore (dal 27 gennaio 2022) il Decreto-Legge 4/2022 che, con l’art. 20, aggiunge l’art. 1-bis alla Legge 210/1992.
Viene quindi esteso l’indennizzo non solo a chi si sottopone a vaccinazione obbligatoria, ma anche a chi ha effettuato la vaccinazione anti covid visto che era ‘fortemente raccomandata’ dal governo. Eventuali lesioni, menomazioni o addirittura la morte, adesso sono indennizzabili.
Sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il problema giuridico più importante, come avveniva e avviene per i vaccini obbligatori, è dimostrare scientificamente che la lesione, la menomazione o la morte siano diretta conseguenza del vaccino.