PIEMONTE- 28-02-2022-- Formalmente, nel nostro ordinamento, non esiste il reato di intimidazione. L’intimidazione possiamo definirla come il timore o la paura creati a carico di una persona con un determinato comportamento. Tuttavia, l’intimidazione, intesa come comportamento che incute timore e paura, è associata al reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale. Infatti, chiunque minaccia un danno ingiusto verso un altro individuo sarà punito severamente.
L’intimidazione, quindi, non è necessario si concretizzi nella realtà, ma basta che la persona intimidita percepisca il timore o la paura di subire un danno ingiusto.
Addirittura, ai fini dell'integrazione del reato di minaccia - che ha natura di reato di pericolo - basta che il comportamento, da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sia idoneo a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto.
Esiste minaccia, quindi, ed è reato, per il semplice incutere timore di un danno ingiusto anche se l’intimidazione in concreto non si è verificata.
Dire ad esempio ad una persona ‘attenta a quello che fai’, ‘attenta a come scrivi’, ‘attenta a come ti comporti’ eccetera, non è semplice intimidazione, ma concretizza la minaccia come reato penale, se la persona alla quale è rivolta la percepisce come un potenziale male ingiusto.
Attenti a come si parla, quindi, perché si rischia di commettere reato.