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PIEMONTE-14-03-2022-- Non è per forza necessario che venga commesso un reato per ottenere un decreto del giudice che protegga familiari e conviventi.


Se ne occupano gli articoli 342-bis e ter del codice civile. In particolare, quando uno dei coniugi o un altro convivente si comporta in modo da recare pregiudizio o pericolo all’integrità psico-fisica di altri familiari o conviventi, si puo’ chiedere al giudice di emettere un apposito provvedimento per fare cessare quel comportamento.


Il giudice può ordinare la cessazione del comportamento e l’allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi normalmente frequentati dalle vittime (luoghi di lavoro, domicilio della famiglia d’origine, scuole, palestre e così via).


Può essere disposto anche un assegno di mantenimento in favore delle vittime, anche imponendo la detrazione della somma direttamente dalla busta paga di chi ha commesso l’abuso tramite il suo datore di lavoro.


Il provvedimento del giudice dura al massimo un anno ed è prorogabile solo in presenza di gravissimi motivi e per il tempo strettamente necessario.