PIEMONTE- 04-04-2022-- Abbiamo ricevuto molte domande dai gentili lettori che chiedono sostanzialmente chi e perché in Italia può essere chiamato alle armi. Proviamo a fare una sintesi.
Erroneamente siamo tutti convinti che il servizio di leva non sia più obbligatorio.
Per essere precisi, la Legge 226 del 2004 ha sospeso il servizio di leva obbligatorio per tutti i nati dopo il primo gennaio 1986. Adesso, l’esercito italiano è formato da professionisti (come nella maggior parte dei Paesi esteri) e quindi non ci chiamano più per il servizio di leva.
Ripetiamo, però, che la leva obbligatoria non è stata abolita, ma soltanto sospesa, tanto è vero che ciascun comune, ogni anno entro il mese di gennaio, prepara le liste per il servizio di leva per chi ha compiuto o compirà 17 anni in quell’anno: lo prevede l’art. 1932 del Decreto Legislativo 66/2010 (che ha anche abrogato la Legge 226/2004).
Nel malaugurato caso fosse necessario, quindi, chi potrebbe essere chiamato alle armi?
Diciamo subito che l’art. 52, I comma, della Costituzione prevede che ‘La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino’. L’aggettivo ‘sacro’, nell’intera Costituzione, è contenuto solo in questo articolo.
Le ipotesi di chiamata alle armi sono due: 1) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione; 2) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
I primi ad essere chiamati, ovviamente, sarebbero i militari attualmente facenti parte dell’esercito, della marina e dell’aeronautica. Se tale numero di militari non bastasse, verrebbero chiamati i militari che non sono più in servizio da meno di cinque anni.
Se, ulteriormente, il numero non fosse sufficiente, comincerebbero ad essere chiamati i cittadini tra i 18 e i 45 anni di età, senza distinzione di sesso, quindi sia donne che uomini. Possono evitare di essere chiamati alle armi coloro che hanno patologie tali incompatibili con il servizio militare e le donne in stato di gravidanza. Non è ammessa alcuna obiezione di coscienza.
Il limite di età massima, previsto dall’art. 1953 del D. Lgs. 66/2010 è di 45 anni per l’esercito e l’aeronautica e di 39 anni per la marina.
Foto dal sito dell'Esercito Italiano