PIEMONTE- 02-05-2022-- Tra pochi giorni, e da allora in poi, chi nascerà avrà il doppio cognome, ce ne parla Carlo Crapanzano
La sentenza della Corte costituzionale è del 27 aprile scorso ed è tra quelle che storicamente farà discutere.
La Corte ha stabilito la regola generale, in mancanza di un intervento legislativo che ci si aspetta, che i nuovi nati non avranno più il cognome paterno, ma quello di entrambi i genitori.
A onor del vero, già nel 2016 la Corte costituzionale, con la sentenza 286, aveva stabilito che su accordo dei genitori, ai nuovi nati potesse essere aggiunto il cognome della madre a quello del padre.
Ma adesso l’eccezione diventa regola.
Quindi ai nuovi nati verrà dato il cognome di entrambi i genitori, secondo l’ordine da loro scelto, oppure un solo cognome (del padre o della madre) purché ci sia l’accordo. In caso di disaccordo, deciderà il giudice.
La sentenza della Corte pone problemi interpretativi di grande rilevanza. Esaminiamone qualcuno.
Innanzitutto, nel caso di disaccordo, decide il giudice. Ma non è dato sapere quali criteri dovrà seguire il giudice per decidere. Quali saranno i princìpi giuridici ai quali il giudice dovrà attenersi per assegnare il doppio cognome, il suo ordine, oppure un solo cognome del padre o della madre?
Altro quesito: durante la vita dei figli, i genitori che sono d’accordo, potranno modificarlo e decidere ad esempio di eliminare un cognome tra i due, o di aggiungerlo nel caso ne fosse stato dato solo uno?
Il doppio cognome si aggiunge alle generazioni successive in modo da averne quattro, otto, e così via?
Se vi sono più figli, una volta stabilita la regola del cognome col primo figlio, è vincolante anche per i successivi (ad esempio può essere dato al primo figlio il cognome del padre e al secondo figlio il cognome della madre)?
Che succede nel caso solo un genitore riconosca il figlio (la madre ad esempio) e successivamente è riconosciuto anche dall’altro: cambierà il cognome?
La sentenza può essere considerata retroattiva? Si può aggiungere anche adesso al proprio cognome quello dell’altro genitore?
Ovviamente i dubbi sono tantissimi e ho voluto solo fare qualche esempio.
Il rischio è che si crei una enorme confusione in mancanza di regole certe.
L’intervento del legislatore non è solo auspicabile, ma assolutamente necessario ed urgente.
Intanto, tra pochi giorni, una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dal giorno dopo la sentenza della Corte sarà efficace su tutto il territorio nazionale (art. 136 Costituzione) e non ci sarà, a breve, di certo il tempo da parte del Parlamento per regolarne la materia.
Al solito, armiamoci di santa pazienza e buon senso, se riusciamo.