L’articolo 3 individua una nuova procedura sperimentale per la valorizzazione delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati nelle regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità occupazionali del Paese, favorire l’incremento di reddito dei giovani ed incentivare la riqualificazione di questi beni, avvalendosi di iniziative in grado di stimolare la cultura del riuso dei beni inutilizzati (comma 1). Il comma 2 fornisce una definizione delle aree da considerare abbandonate o incolte; i comuni, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad una ricognizione complessiva dei beni di cui sono titolari, il cui elenco è aggiornato con cadenza annuale, entro i limiti delle risorse umane, finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3). Il suddetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale del comune (comma 4). I beni cosi individuati possono essere dati in concessione a soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto di valorizzazione ed utilizzo del bene stesso. A tal fine, il comune pubblica sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l’assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine indicato per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso, che avverrà periodicamente. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità a quelli che prevedono il riuso di immobili dismessi, con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. I giovani imprenditori devono presentare un’istanza e, nel caso in cui siano presentate più domande sullo stesso bene, i comuni procedono all’assegnazione, assicurando una imparziale valutazione dei progetti, in base alla normativa sull’evidenza pubblica, e redigono una graduatoria. I beni, di cui i comuni sono titolari, possono essere dati in concessione per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una sola volta (comma 5). Il comma 6 stabilisce che il comune, con atto di assegnazione da adottare non oltre sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria, di cui al comma 5, consegna il bene al beneficiario, precisando i diritti e gli obblighi che conseguono all’assegnazione. Nel caso di immobili privati, non oggetto quindi di ricognizione da parte dei comuni, ma definibili «abbandonati o incolti», ai sensi del comma 2, i soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni, alla presentazione della domanda, manifestano al comune l’interesse ad utilizzare i beni, presentando un progetto di valorizzazione e indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio: i dati identificativi del bene, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari; dati riguardanti coloro i quali abbiano eventualmente acquistato diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione; i dati concernenti l’inesistenza, nell’ultimo ventennio, nei registri immobiliari, di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli (comma 7). Il comma 8 stabilisce che il comune, una volta valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene, di cui al comma precedente, ne cura la pubblicazione sull’apposita sezione del proprio sito istituzionale e, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, invia una comunicazione alla persona che, in base al certificato notarile, ovvero ad altra ulteriore idonea documentazione, risulti avere diritti sul bene. La comunicazione fornisce notizie sul progetto presentato e sulle condizioni economiche determinate in sede di perizia, di cui al comma 14, e contiene in allegato una proposta irrevocabile di contratto di affitto, sottoscritta dal presentatore del progetto di valorizzazione. Il comma 9 prevede che il comune, entro centottanta giorni dall’avvenuta comunicazione di cui al comma 8, qualora l’avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso, adotti gli atti di competenza idonei a consentire l’esecuzione del progetto per un periodo di durata corrispondente a quello del contratto di affitto. Il comma 10 vieta al beneficiario, a pena di nullità degli atti posti in essere: la cessione a terzi in tutto o in parte del bene; la cessione a terzi dei diritti conseguiti dall’assegnazione del bene e qualunque forma di trasferimento a terzi del bene e dell’azienda organizzata per l’esecuzione delle attività in oggetto. Successivamente alla realizzazione delle condizioni, di cui ai commi 6 e 9, il comma 11 ammette la costituzione da parte dell’interessato di imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile e di società agricole ed artigiane, in cui l’assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale. Il comma 12 prevede che il contratto di affitto venga trascritto nei registri immobiliari e costituisce atto interruttivo dell’eventuale usucapione. Il comma 13 stabilisce che, nel caso in cui l’assegnazione o il progetto di cui al comma 7, abbiano ad oggetto l’esecuzione sui beni di attività terziarie di carattere non profit o artigianale, il comune adotta, entro centottanta giorni dall’assegnazione del bene, le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici. Nelle more dell’approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di affitto possono essere ugualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate. Il comma 14 prevede che il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d’uso indicizzato, definito dal comune sulla base di un’apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico dello stesso beneficiario, a decorrere dal momento stesso dell’assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene, oggetto di affitto, il canone è versato all’avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente. I commi 15 e 16 prevedono che, al termine del periodo contrattuale, l’avente diritto che vuole trasferire il bene a titolo oneroso nei cinque anni successivi, deve notificare la proposta, con indicazione del prezzo, all’assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione da parte del proprietario del bene, colui che ha diritto di prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra privati, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell’attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione, costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto, relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca, da parte del comune, degli eventuali atti adottati. Spetta ai comuni l’invio alle regioni dell’elenco dei beni censiti ed assegnati, ai fini anche dell’inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all’articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Al comma 17 è prevista la possibilità che i proponenti dei progetti, di cui ai commi precedenti, per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 e, per le attività agricole, delle misure incentivanti di cui all’articolo 2.


