VCO- 30-07-2019- Niente più panino portato
da casa e mangiato a scuola. Abbiamo chiesto spiegazioni sulla sentenza all’avvocato Carlo Crapanzano
Martedi 30 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso: niente più panino a scuola?
Precisiamo da subito che la Corte di Cassazione è divisa in sezioni (in sede civile sono 6) e normalmente si pronuncia con la presenza di cinque giudici e ha l’importantissimo compito di indicare i criteri di interpretazione della legge. Può capitare che la decisione di una sezione possa contrastare con la decisione di un’altra sezione su una identica questione. Per dare uniforme e definitiva interpretazione, quindi, si riuniscono le Sezioni Unite, cioè un particolare collegio formato da nove giudici, le quali danno definitiva interpretazione a quella legge, che deve essere seguita da tutti i giudici da quel momento in poi.
Con la sentenza 20504 depositata il 30 luglio 2019, le Sezioni Unite hanno definitivamente deciso su una questione che aveva visto interpretazioni diverse all’interno delle varie sezioni e cioè se gli alunni possano o meno organizzarsi autonomamente e portarsi il cibo da casa e consumarlo a scuola.
Da chi era partito il ricorso?
Alla fine del 2014 alcuni genitori di alunni di scuola primaria e di scuola media avevano citato in giudizio il Comune di Torino e il Ministero dell’Istruzione chiedendo che venisse riconosciuto il diritto dei propri figli di portarsi il cibo da casa e di poterlo consumare a scuola. Il Tribunale di Torino aveva rigettato la richiesta affermando che non esiste un diritto soggettivo in questo senso e che i genitori erano liberi di non iscrivere i figli alla refezione scolastica e, per il tempo della mensa, di poterli prelevare da scuola e riportarli per l’inizio delle lezioni pomeridiane.
Cosa è successo dopo la sentenza del Tribunale di Torino?
La sentenza del Tribunale di Torino è stata impugnata in Corte d’Appello, che nel giugno 2016 ha dato ragione ai genitori affermando che gli alunni potessero portare il cibo da casa, ma non ha dato indicazioni di carattere organizzativo riconoscendo questo diritto alle scuole. In particolare, la Corte d’Appello di Torino ha stabilito che il diritto degli alunni di portarsi il cibo da casa e consumarlo a scuola rientra nel diritto di istruzione previsto dall’art. 34 della Costituzione perché è un momento di aggregazione.
Come si è arrivati in Cassazione?
La sentenza della Corte di Appello di Torino è stata impugnata dal Comune di Torino e in via secondaria dal Ministero dell’Istruzione. Bisogna anzitutto distinguere tra il “tempo scuola” e il “tempo mensa”. Secondo il Comune di Torino e il Ministero dell’Istruzione, permettere agli alunni di portarsi il cibo da casa, comporta una disparità di trattamento con gli altri alunni che usufruiscono della mensa e soprattutto i gestori della mensa hanno l’obbligo del controllo sanitario, mentre il cibo portato da casa non ha alcun controllo.
Le sezioni unite della Cassazione quindi cosa hanno deciso?
Le Sezioni Unite dicono anzitutto che il “tempo mensa” è compreso nel “tempo scuola” perché anch’esso ha finalità educative e di socializzazione, tipico del diritto all’istruzione. Si precisa anche che l’obbligatorietà dell’istruzione e quindi la sua gratuità, deve essere intesa anche come un obbligo di solidarietà dei genitori che, pagando la retta della mensa, contribuiscono a finalità pubbliche.
Quindi le scuole possono pretendere questo nuovo comportamento?
Secondo la Legge sull’autonomia scolastica (Legge 59/1997) ogni scuola ha libertà piena di organizzarsi e quindi se offre il servizio mensa, ha anche il diritto di pretendere che tutti gli alunni che hanno scelto il tempo pieno abbiano anche l’obbligo di partecipare alla refezione scolastica non solo pagando la retta, ma proprio mangiando a mensa. Secondo la sentenza di oggi, non esiste in nessuna legge il diritto delle famiglie di dare il cibo ai propri figli e di consumarlo a scuola.
Ma non è una limitazione per i genitori?
Il principio giuridico che è emerso oggi è che in pratica non può accettarsi una ingerenza del privato nella gestione della cosa pubblica e soprattutto che non si ha un diritto soggettivo alla istruzione, ma un “diritto sociale” all’istruzione, che è fine pubblico di crescita sociale e culturale.
La limitazione vale anche per la merenda?
No. Il principio oggi espresso vale solo per la mensa. Gli alunni possono portare da casa la merenda per la ricreazione perché non interferisce con la erogazione pubblica del servizio mensa a ora di pranzo.
Ma che differenza c’è?
Secondo la Cassazione, il servizio mensa, in quanto rientra nel “tempo scuola”, obbliga la partecipazione degli alunni sia perché ha fini educativi, sia perché ha fini di socializzazione.
Quindi i genitori non possono più andare in Tribunale per chiedere una sentenza diversa?
La sentenza di oggi ha messo un grande limite su questo aspetto, affermando che non è competenza del giudice ordinario (il Tribunale) decidere sulla questione. L’unica cosa che possono fare i genitori, da adesso in poi, è impugnare eventuali decisioni della scuola in sede di organizzazione del servizio (ad esempio gli orari, il servizio, il menu) ma sarà competente il giudice amministrativo (cioè il TAR).
Ci saranno molte polemiche su questa sentenza?
Non so dirle. Mi rendo conto che l’interpretazione oggi data dalle Sezioni Unite potrebbe lasciare insoddisfatti tutti coloro che vedevano come un diritto soggettivo la possibilità di portarsi il cibo da casa e poterlo consumare a scuola. Ma da oggi l’interpretazione è questa.


