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cella prigione


PIEMONTE- 18-04-2021-- A seguito del pronunciamento della Corte costituzionale del 15 aprile 2021, è sorta la questione di cosa sia l’ergastolo ostativo e cosa preveda.
L’espressione ergastolo ostativo non esiste nel nostro ordinamento giuridico. Il termine è usato per indicare quanto è previsto dall’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario (Legge 354/1975) che prevede l’esclusione di alcuni benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà) per i detenuti che abbiano commesso reati particolarmente gravi (mafia, terrorismo, eversione), quando il detenuto non abbia collaborato con la giustizia.


Il primo comma è stato oggetto innumerevoli volte di pronunce di illegittimità costituzionale dal 1994 al 2019 per violazione dell’art. 3 (principio di uguaglianza tra i cittadini) e dell’art. 27 (principio che la pena debba rieducare il reo) della Costituzione.
In sintesi, la Corte costituzionale ha rilevato che se la pena deve tendere alla rieducazione del reo e fargli comprendere che ha sbagliato a delinquere, lo Stato non può operare una disparità di trattamento tra i detenuti ravveduti, a seconda del reato che hanno commesso, perché sarebbe una contraddizione in termini. Il mafioso che collabora, ad esempio, usufruisce dei benefici penitenziari, il mafioso che non collabora no. Ma se entrambi sono stati ‘rieducati’ dalla espiazione della pena, allora hanno entrambi diritto a usufruire dei benefici penitenziari: questo si presume dirà la Corte costituzionale.


Il Parlamento ha tempo fino al maggio 2022 per approvare una legge che tenga conto di questi princìpi, altrimenti la Corte dichiarerà formalmente l’incostituzionalità dell’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario e qualunque detenuto per mafia, terrorismo o eversione, a prescindere dal reato commesso e a prescindere se abbia o meno collaborato con la giustizia, usufruirà dei benefici penitenziari al pari di tutti gli altri detenuti.