PIEMONTE- 17-05-2021--L’esorcismo è quella pratica, di antichissima origine e diffusione, secondo la quale, per moltissime religioni, con un rituale ben preciso e con un rito adeguato, si ‘libera’ una persona, un animale o un luogo da una presenza malefica e demoniaca. Nasce fondamentalmente come pratica religiosa e ne abbiamo testimonianza in molti libri sacri (compreso il Vangelo cristiano o la Cabala ebraica).
Col passare del tempo la pratica non è stata abbandonata.
Ad esempio, nell’attuale Codice di Diritto Canonico (l’insieme delle leggi della religione cattolica) si fa espresso riferimento all’esorcismo nel canone (così si chiama un articolo del codice canonico) n. 1172. Testualmente così è previsto: ‘Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza.
L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di vita’. Il testo dunque è molto chiaro: può praticare l’esorcismo chi ha ottenuto la ‘licenza’ dal Vescovo e deve essere un sacerdote con particolari doti. Non bisogna meravigliarsi del concetto di esorcismo. Per fare un esempio, qualunque cattolico, al momento del suo battesimo, riceve già una prima forma semplice di esorcismo.
E se ne parla espressamente nell’art. 1673 del Nuovo Catechismo della Chiesa cattolica. Per la Chiesa cattolica bisogna però stare attenti che non si sia in presenza di una malattia psichiatrica perché in tal caso se ne occuperà la scienza medica. L’esorcismo rientra nei ‘sacramentali’ della Chiesa cattolica e quindi è ritenuto una fondamentale forma di preghiera. E’ previsto un rituale specifico nei cosiddetti Praenotanda.
La legge italiana punisce chi effettua gli esorcismi perché rientrano nel mestiere di ciarlatano che è vietato dalla legge (lo prevede l’art. 231 del Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 in relazione all’art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza).
Dal punto di vista del diritto penale, normalmente chi pratica l’esorcismo (al di fuori della Chiesa cattolica) viene perseguito per il reato di truffa, tranne a individuare altri e specifici reati (lesioni, percosse, minacce, ecc.) a seconda delle singole situazioni.