La prima Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato la cosiddetta riforma sull’autonomia differenziata, che si appresta quindi a concludere il suo iter per l’approvazione definitiva anche alla Camera dei deputati. Scontata la levata di scudi da parte dell’opposizione, ma, come al solito, in questa Italia priva di memoria (per scelta consapevole) a volte non si racconta per intero la verità.
Proveremo a farlo noi, con estrema sintesi.
Dal marzo 1996 al marzo 2001 vi sono stati in Italia governi sostenuti da una maggioranza di centro-sinistra (Prodi, D’Alema, D’Alema II, Amato II). Quella maggioranza parlamentare decise di mettere mano a una riforma epocale della nostra Costituzione modificando il cosiddetto Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione. In particolare, furono sostituiti gli articoli 114, 116, 117, 118, 119, 120, 127 e fu aggiunto un comma all’art. 123. Furono abrogati gli articoli 115, 124, 128, 129, 130 e il primo comma dell’art. 125.
Trattandosi di riforma costituzionale che non aveva raggiunto il voto dei due terzi in ciascuna camera e in seconda votazione, si fece luogo a referendum confermativo (il primo nella storia della Repubblica) e si votò il 7 ottobre 2001. La riforma passò con il voto favorevole del 64,2% dei voti con un’affluenza del 34% degli aventi diritto.
La riforma costituzionale da allora è conosciuta come Legge costituzionale 3/2001.
Fatta questa doverosa e storica premessa, soffermiamoci sull’art. 116 della Costituzione. Prima della riforma del 2001, l’art. 116 così prevedeva: ‘Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali’. Dopo la riforma del 2001, adesso l’art. 116 così prevede: ‘Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata’.
Dunque, il terzo comma dell’art. 116 della Costituzione, scritto e approvato da una maggioranza di centro-sinistra e confermato con un referendum costituzionale il 7 ottobre 2001, concede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per determinate materie previste dal secondo e dal terzo comma dell’art. 117.
L’attuale governo ha dato seguito a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 116 della Costituzione con il testo sull’autonomia differenziata che è adesso all’esame dei rispettivi organi per la sua approvazione.
E’ vero che sono passati 23 anni da quando il centro-sinistra approvò la riforma e che l’italiano medio ‘è di memoria corta’, ma risulta incomprensibile (o fin troppo comprensibile) come da un lato si siano date particolari forme di autonomia costituzionalmente tutelate alle regioni, e dall’altro ci si oppone alle stesse forme di autonomia solo perché approvate adesso da maggioranze parlamentari diverse.
Se l’autonomia differenziata dovesse essere approvata in via definitiva, non mancheremmo di commentarla adeguatamente spiegandone i vari aspetti e le importanti novità.
Carlo Crapanzano