PIEMONTE- 30-06-2024-- Come Vi avevamo anticipato con l’articolo del 25 aprile 2024, proviamo a commentare brevemente la riforma sull’autonomia differenziata delle regioni. Infatti, dal 13 luglio 2024 entrerà in vigore la Legge 86/2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 150 del 28 giugno).
La riforma dà attuazione al terzo comma dell’art. 116 della Costituzione, allora modificato da una maggioranza parlamentare di centro sinistra con la Legge costituzionale 3/2001, dopo il referendum costituzionale confermativo (il primo della storia della Repubblica) del 7 ottobre 2001.
In pratica, ciascuna Regione, comprese quelle a Statuto speciale, dopo aver sentito gli enti locali, può chiedere allo Stato ulteriori forme a particolari condizioni di autonomia in determinati settori indicati dall’art. 116 della Costituzione.
La procedura è lunga, a volte farraginosa e altamente tecnica. Vediamo in estrema sintesi.
Tutto inizia con un negoziato tra la Regione richiedente e lo Stato, che può arrivare alla approvazione di uno schema di intesa da parte del Consiglio dei ministri. Approvato lo schema, questo viene trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, prevista dal D. Lgs. 281/1997 e, se approvato (entro 60 giorni) viene trasmesso alle Camere che entro 90 giorni si esprimono con atti di indirizzo. Lo schema di intesa viene quindi ritrasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e lo schema definitivo torna alla Regione richiedente per l’approvazione definitiva. Se la Regione approva lo schema definitivo, questo torna al Consiglio dei ministri che lo fa proprio con un disegno di legge da trasmettere alle Camere che dovranno approvarlo con legge dello Stato (tra l’inizio del negoziato e l’approvazione della legge, quindi, dovrebbe passare almeno un biennio).
Il concetto importante che riguarda la riforma è quello dei LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale (già introdotti con la Legge di bilancio di previsione del 2023 - Legge 197/2022) e per i quali è già istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro due anni, cioè entro il 13 luglio 2026, il Governo deve individuare quali siano i LEP.
Le materie sulle quali le Regioni possono chiedere maggiore autonomia sono le seguenti: a) norme generali sull’istruzione; b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione; e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; f) tutela della salute; g) alimentazione; h) ordinamento sportivo; i) governo del territorio; l) porti e aeroporti civili; m) grandi reti di trasporto e di navigazione; n) ordinamento della comunicazione; o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Per tali materie, lo Stato può delegare espressamente i propri poteri alla Regione con funzioni e competenze che diventano competenze esclusive della Regione stessa e non più dello Stato.
Nel caso la Regione non adempia ai suoi doveri, il Governo ha sempre il diritto/dovere di sostituirsi alla regione inadempiente a norma dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione.
L’intesa non può essere superiore a dieci anni, ma può essere prorogata per un altro identico periodo, salvo che un anno prima della scadenza lo Stato o la Regione non intendano rinnovarla.
Avv. Carlo Crapanzano